La Pubblica Amministrazione prova a diventare “agile” e si pone l’obiettivo di organizzare gli uffici in modo che, entro tre anni, dieci dipendenti su cento possano prestare il loro servizio attraverso forme di lavoro “smart”. La terza direttiva di Palazzo Chigi definisce quanto si disponeva all’articolo 14 della legge dell’agosto 2015 sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, che promuoveva appunto la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
Che cos’è?
Il lavoro agile è una particolare modalità di esecuzione della prestazione nell’ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato: in particolare, esso permette al lavoratore di organizzare la propria attività lavorativa con maggiore flessibilità, non prevedendo vincoli specifici in tema di orario di lavoro e di luogo di svolgimento della prestazione.
La legge n. 81/2017 ha chiarito che lo smart work si caratterizza per le seguenti peculiarità:
• il lavoro può essere svolto per fasi, cicli e obiettivi;
• non sono presenti vincoli di orario o di luogo di lavoro (salvo quelli connessi alla durata massima dell’orario giornaliero e settimanale derivanti da disposizioni di legge o di contratto collettivo);
• per lo svolgimento dell’attività lavorativa è possibile utilizzare strumenti tecnologici e, in questo caso, è lo stesso datore di lavoro ad essere responsabile del loro buon funzionamento e della loro sicurezza;
• Il lavoro può essere svolto all’interno o all’esterno dei locali aziendali.
Obiettivi:
Lavorare meglio, in modo più efficiente e funzionale, meno vincolati a luogo e orari. E in questo modo incidere sulla produttività guardando più ai risultati che agli adempimenti e migliorando l’offerta dei servizi resi ai cittadini.
I destinatari.
Le novità interessano potenzialmente i lavoratori dipendenti in qualsiasi amministrazione pubblica, dunque ne possono fruire sia i dirigenti che gli impiegati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche se le amministrazioni possono definire le attività compatibili con il lavoro agile e tenerne conto ai fini dell’accesso a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che ne fanno richiesta.
Sicurezza del lavoratore.
Il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Per ora le esperienze di smartwork nella pubblica amministrazione si contano sulle dita di una mano (comune di Torino, provincia di Trento, comune di Bergamo). Ma se si darà attuazione a questa direttiva nei prossimi tre anni la pubblica amministrazione potrebbe essere portatrice di una vera e propria rivoluzione.